Cassazione: sesso estremo, ok iniziale non giustifica lo stupro

Confermata la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione per Francesco B., muratore di Ancona. Lei, a un certo punto, aveva avuto dei ripensamenti

Cassazione: sesso estremo, ok iniziale non giustifica lo stupro
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Redazione Modifica articolo

1 Ottobre 2012 - 23.19


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‘Roma, 1 ott – Va condannato per violenza sessuale chi impone pratiche sessuali estreme a un partner, il quale, mostrandosi consenziente all”inizio del rapporto, manifesta a un certo punto, di non voler andare oltre. Insomma, per le pratiche sessuali estreme il consenso dato dal partner, all”inizio della relazione, a vivere il rapporto erotico sentimentale in base al canone vittima-carnefice, non ha durata illimitata e valida una volta per tutte. Ripensamenti possono avvenire in qualunque momento e, in tale caso, il sesso particolare deve essere subito interrotto.

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Lo sottolinea la Cassazione che, con una sentenza, ha confermato la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione inflitta a un 35enne dalla Corte d”Appello di Ancona: l”uomo era finito sotto processo per violenza sessuale continuata commessa con violenze fisiche e minacce nei confronti di una ragazza, con la quale aveva una relazione “erotico-sentimentale”. I supremi giudici avvertono che nel caso in cui il partner, nonostante il dissenso dell”altro, continui nelle modalita” non gradite, allora si configura lo stupro che non viene meno se la vittima, dopo aver subito, accetta poi liberamente altri rapporti con il carnefice.

Il caso affrontato e” quello di Francesco B., un muratore marchigiano di 33 anni che, al mare, incontra una ragazza ventinovenne con la quale intrattiene una relazione da maggio ad agosto del 2009. Da subito la liason e” caratterizzata da modalita” spinte condivise dalla donna che accetta anche di essere filmata. La storia prosegue e alterna momenti di comune accordo a altri nei quali l”uomo prevarica, mentre la ragazza gli chiede, invano, di smettere. Per lei, succube, tutto scorre come un film nel quale – scrive la Cassazione nel confermare la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per il violentatore – ””non riusciva con certezza a rievocare i singoli episodi di violenza subiti””, separandoli dai ””rapporti volontari””. Ma queste imprecisioni sono l”effetto della ””alternanza”” delle fasi consenso-dissenso e non hanno minato la verita” della denuncia. L”instaurazione di una relazione ””incube-succube””, poi diventata ””vittima-carnefice”” rende ””coerente”” – scrive la Cassazione, sentenza 37916 – ””l”aver ritenuto che ben potessero coesistere incontri sessuali consensuali, con altri nei quali, proprio per la mancanza di consenso della donna, intervenissero comportamenti violenti e minacce da parte dell”uomo””.

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L”imputato si era difeso sottolineando che, a suo parere, il racconto della ragazza non era pienamente attendibile: ella, infatti, era riuscita a descrivere puntualmente soltanto due episodi a carico dell”uomo, rimanendo molto vaga nella descrizione di altri fatti. L”imputato, poi, aveva rilevato che la donna si era sottoposta volontariamente a pratiche erotiche particolari e cio” era provato anche dai filmati – che l”imputato aveva minacciato di divulgare – che la ritraevano in atteggiamenti sessuali”.

I giudici del merito, pero”, avevano condannato l”uomo sottolineando che le violenze sessuali furono alternate a rapporti volontari durante lo svolgimento della relazione tra imputato e persona offesa e questa alternanza ha reso piu” difficile alla vittima la rievocazione dei singoli e specifici episodi. ””Purtroppo – afferma la Cassazione – e” ben possibile che, nello svolgimento della patologia delle relazioni sentimentali tra uomo e donna, si verifichi la sussistenza di rapporti sessuali consensuali alternati a rapporti imposti e non puo” certo presumersi il consenso anche in riferimento ai rapporti imposti con la violenza e minaccia””. In relazione a ””certe pratiche estreme – conclude l”Alta corte – non basta il consenso espresso nel momento iniziale””. L”atto diventa lesivo se il partner manifesta ””di non essere piu” consenziente al protrarsi dell”azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalita” di consumazione dell”amplesso””.

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