Cambiare parola per spostare la colpa: il diritto che chiede alle vittime di dire no

Cambiare parola cambia tutto: ecco perché sostituire il consenso con il dissenso sposta l'attenzione del diritto penale non sull'atto compiuto ma sulla reazione subita

Cambiare parola per spostare la colpa: il diritto che chiede alle vittime di dire no
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Eleonora de Nardis Modifica articolo

26 Gennaio 2026 - 09.36


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C’è un punto, spesso impercettibile ma decisivo, in cui una legge cessa di essere un presidio di tutela e diventa una lente che distorce ciò che pretende di osservare. È il momento in cui il lessico giuridico cambia asse semantico, quando le parole non nominano più la realtà per proteggerla, ma la riorganizzano secondo gerarchie implicite di potere. È ciò che sta accadendo oggi nel dibattito sul reato di violenza sessuale, dove nel nuovo impianto normativo evapora un termine cruciale — consenso — e, come una figura d’ombra, prende il suo posto dissenso. Non si tratta di una mera sostituzione terminologica: è una torsione di significato, un mutamento di prospettiva che produce effetti profondi, culturali prima ancora che giuridici.

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Come insegna la teoria femminista del diritto, il linguaggio giuridico non è uno specchio neutro della realtà sociale: è un dispositivo performativo che la costruisce, selezionando ciò che può essere visto, detto, creduto e sanzionato. Quando il linguaggio cambia, muta anche l’orizzonte del giuridicamente rilevante. E così, sotto l’apparenza di una riformulazione tecnica, il diritto rischia di tornare a parlare una lingua antica, sedimentata nella grammatica del patriarcato.

Fondare la fattispecie sul dissenso significa interrogarsi sulla capacità della persona offesa di opporsi, di articolare un “no” riconoscibile. Porre al centro il consenso, al contrario, implica chiedersi se vi sia stato un “sì” autentico: libero, informato, inequivoco. È una differenza strutturale, non graduabile. Come ha scritto con chiarezza cristallina Catharine A. MacKinnon, una delle voci più autorevoli del femminismo giuridico contemporaneo: «Il problema non è se le donne dicono no, ma se hanno davvero il potere di dire sì». Nei contesti di violenza sessuale — come la letteratura scientifica e la giurisprudenza internazionale riconoscono da tempo — il “no” spesso non può essere pronunciato. Il corpo si irrigidisce, la voce si ritrae, la volontà si contrae sotto il peso della paura. È il fenomeno noto come freezing, una risposta neurobiologica automatica documentata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla psicotraumatologia: non una scelta, non un assenso tacito, ma una sospensione forzata dell’azione. Pretendere il dissenso equivale, allora, a voltare deliberatamente lo sguardo di fronte a ciò che la scienza e l’esperienza incarnata delle donne denunciano da decenni.

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Secondo l’OMS, circa una donna su tre nel mondo ha subito nel corso della vita una forma di violenza fisica o sessuale. In Italia, i dati ISTAT confermano che la maggior parte delle violenze non si consuma nello scenario stereotipato dell’aggressione improvvisa, ma in contesti di prossimità: relazioni affettive, legami di fiducia, spazi di intimità. È precisamente in questa zona grigia — strutturata da asimmetrie di potere, dipendenze emotive, diseguaglianze economiche e aspettative di genere — che il dissenso si rivela un criterio fallace. Perché presuppone una possibilità di opposizione che spesso non è realmente disponibile. Come osservava Susan Brownmiller già negli anni Settanta, «lo stupro non è un atto sessuale, ma un esercizio di potere». E il potere, per definizione, non chiede autorizzazione.

Il consenso serve esattamente a dissipare questa ambiguità. Sposta il baricentro dall’inerzia attribuita alla vittima alla responsabilità dell’agente. Senza un sì, è violenza. Sempre. È questo il principio sancito dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, che all’articolo 36 definisce lo stupro come qualsiasi atto sessuale compiuto «senza il consenso volontario» della persona. Non in assenza di dissenso, ma in mancanza di consenso. La Corte europea dei diritti dell’uomo lo ha ribadito con forza nella sentenza M.C. c. Bulgaria (2003), affermando l’obbligo degli Stati di perseguire ogni atto sessuale non consensuale anche in assenza di resistenza fisica. È una conquista giuridica che affonda le radici in decenni di mobilitazioni femministe, nate dalla critica a un diritto storicamente edificato su un corpo maschile assunto come neutro e universale.

Riorientare la norma attorno al dissenso significa, di fatto, riesumare una logica che si pensava archiviata: quella che chiede alle vittime di dimostrare di aver lottato abbastanza, gridato abbastanza, resistito abbastanza. È la logica patriarcale che, come ha mostrato Carol Smart, trasforma il processo penale in un giudizio morale sulla rispettabilità e sulla credibilità delle donne. Un diritto penale che misura la violenza non sull’atto compiuto, ma sulla reazione subita; che continua a interrogare i corpi violati invece di scrutinare gli atti violenti. Un diritto che, come una bilancia truccata, pesa il silenzio più dell’offesa.

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Ma la questione eccede il perimetro del giuridico. È profondamente politica e simbolica. Le parole della legge non si limitano a regolare comportamenti: costruiscono l’immaginario collettivo, tracciano i confini del lecito e dell’illecito, educano al riconoscimento o alla rimozione della violenza. Il diritto non è mai neutro: orienta, legittima, normalizza. Il femminismo giuridico lo ha dimostrato con chiarezza: ogni norma riflette e riproduce rapporti di potere. Cambiare le parole peggiora la legge quando quelle parole spostano la colpa, attenuano la responsabilità, restringono l’accesso alla giustizia, soprattutto per chi vive una vulnerabilità strutturale.

Nel panorama europeo, la traiettoria è opposta. La Spagna, con la riforma del 2022 nota come solo sí es sí, ha collocato il consenso esplicito al centro della definizione di violenza sessuale. La Svezia lo ha fatto già nel 2018. Non si tratta di derive ideologiche, ma di un allineamento consapevole tra diritto, scienza e realtà sociale. Come scrive bell hooks, «il femminismo è un movimento per porre fine alla dominazione, dove c’è consenso, c’è libertà; dove il consenso manca, c’è abuso».

Sostituire il consenso con il dissenso non è progresso. È un arretramento culturale, politico e giuridico. È una ferita simbolica che colpisce non solo i corpi delle donne, ma anche la memoria delle loro lotte per sottrarsi a un ordine che ha storicamente preteso silenzio, adattamento, sopportazione. È inaccettabile perché tradisce una verità elementare del pensiero femminista: nella violenza sessuale non è mai la vittima a dover dimostrare di non volere; è chi agisce che deve assicurarsi di essere desiderato.

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Il diritto dovrebbe servire a questo: a dissipare le nebbie che la violenza produce deliberatamente. A dire, senza ambiguità, che la libertà sessuale comincia da un sì. Tutto il resto è abuso.

E invece l’Italia, anche su questo terreno, appare drammaticamente in ritardo. Mentre una parte significativa dell’Europa ha già riconosciuto nel consenso il cuore della libertà sessuale, elevandolo a principio normativo, il nostro Paese sembra oscillare, prigioniero di una cultura patriarcale che fatica a emanciparsi da stereotipi arcaici. È un ritardo che non è solo legislativo, ma simbolico: rivela l’incapacità di riconoscere pienamente l’autodeterminazione dei corpi, soprattutto di quelli femminili o femminilizzati. Così, invece di avanzare verso un diritto capace di proteggere, prevenire ed educare, si rischia di tornare a un impianto che normalizza il silenzio e sospetta della vulnerabilità. Una storia che si ripete con inquietante regolarità: un Paese che arretra sulle parole arretra anche sulle tutele, e un ordinamento che non sa nominare il consenso finisce, inevitabilmente, per non saperlo difendere. Questo scarto rispetto agli standard internazionali non è una mera dissonanza tecnica, ma una responsabilità politica grave, che grava sulle vittime e impoverisce l’idea stessa di giustizia e di società democratica avanzata.

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