“Rapporti sessuali con una bambina: condannato a 5 anni”. Il titolo è di quelli che fanno sobbalzare e farebbero già mettere mano a un esposto al Consiglio di disciplina dell’Ordine. La vicenda è avvenuta in provincia di Brescia, in una struttura d’accoglienza per rifugiati. La bambina in questione aveva dieci anni all’epoca dei fatti e il condannato una trentina. Risvolto non insignificante: la bambina era rimasta incinta e si era dovuti ricorrere a un aborto terapeutico.
La domanda legittima è se sia possibile scrivere di rapporti sessuali tra una bambina di dieci anni e un uomo come se parlassimo di azioni tra adulti consenzienti. Perché non si è titolato, invece, sul fatto che un pedofilo ha stuprato una bambina? È sufficiente affermare che nel codice penale non è contenuta la parola pedofilo, per evitare l’utilizzo di un termine, forse non corretto in punta di diritto, ma chiara sintesi di un preciso comportamento?
Qualche tempo fa per un titolo analogo, riferito all’arresto di un maestro di una scuola primaria che “faceva sesso” con le sue piccole allieve e le portava a casa sua “per divertirsi insieme”, GiULiA Giornaliste aveva inviato una segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale competente segnalandone la scorrettezza. Il problema è che questa volta il titolo è formalmente corretto, forse anche necessario per comprendere l’esiguità della pena comminata. Paradossalmente sono “sbagliati”, sempre stando alla lettera del diritto, i titoli apparsi sulla stessa vicenda del tipo “Stuprò e mise incinta una bambina…” o “Bimba di dieci anni incinta dopo lo stupro”. Questo è dovuto al fatto che la giudice per le indagini preliminari di Brescia ha riqualificato il reato da “violenza sessuale aggravata” ad “atti sessuali con minorenne”. La bassa pena comminata (inferiore a quanto richiesto dalla pm) è dovuta al conseguente rito abbreviato e alle attenuanti generiche.
Ora, non è nostro compito entrare nella querelle giuridica, ma certamente sotto il profilo linguistico ci troviamo di fronte a un cortocircuito. Scrivere di “rapporti sessuali con una bambina” riflette l’attribuzione del reato fatta dalla giudice, quindi è giornalisticamente corretto. Eppure, ai nostri occhi, e soprattutto a quelli dei lettori, queste non parrebbero le parole giuste per raccontare quel fatto. Non c’è dubbio che il linguaggio conforme alla deontologia giornalistica non tenga il passo, in casi come questi, con le scelte giuridiche.
Se le parole devono rappresentare la realtà fattuale o, almeno, avvicinarvisi il più possibile, non possiamo piegarle all’etica. E, tuttavia, conformandoci alla realtà fattuale non possiamo non provare un forte disagio nel renderci “complici” di quella che è una vittimizzazione secondaria fatta nell’aula di giustizia. Solo così si può definire, infatti, uno stupro derubricato a rapporti sessuali non violenti, che pure non potrebbero essere definiti tra consenzienti in quanto va presupposta almeno una minore difesa nella bambina di dieci anni.
Non è la prima volta che incappiamo in scelte giuridiche in contrasto con le parole che si dovrebbero usare per raccontare i fatti. Proprio la scorsa settimana abbiamo letto questo titolo: “Si butta dal balcone per sfuggire al marito. Il giudice: si prostituiva, non è femminicidio”. L’uomo aveva massacrato la moglie a forbiciate, ma è stato in qualche modo giustificato, nel dispositivo della sentenza, dai comportamenti della donna. Questo è il messaggio che passa, e non a causa di una sciatteria giornalistica, ma proprio per una scelta giuridica.
Ci ritroviamo quindi con le penne spuntate quando dobbiamo raccontare con precisione linguistica fatti che sono stati definiti in base a scelte di diritto lontane dal nostro codice etico. Se è vero che solo ciò che si nomina esiste, il nostro compito di traghettatori dell’informazione in alcuni casi risulta scomodo. Non potendo andare controcorrente, auspichiamo anche da parte di chi opera nell’amministrazione della giustizia maggiore sensibilità ai messaggi trasmessi, specie quando si tratta di minorenni.