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Legge 194: Sentenza sugli obiettori di coscienza

'Il medico obiettore non può negare le cure prima e dopo l''intervento di interruzione di gravidanza.'

Legge 194: Sentenza sugli obiettori di coscienza
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4 Aprile 2013 - 15.48


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Per la Cassazione un medico obiettore di coscienza non può negare cure dopo l”aborto. Una “giusta sentenza”, che “finalmente ribadisce quanto sancito dalla legge 194″, sottolineano in una nota Filomena Gallo e Mirella Parachini, rispettivamente segretario dell”Associazione Luca Coscioni, soggetto costituente il partito radicale, e vicepresidente Fiapac.

“Il grave episodio protagonista della vicenda giudiziaria poteva essere evitato interpretando alla lettera l”articolo della legge 194 sull”aborto – scrive Gallo – l”obiezione di coscienza infatti esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l”interruzione della gravidanza, e non dall”assistenza antecedente e conseguente all”intervento”.

Per la sesta sezione penale della Suprema Corte si “esclude che l’obiezione possa riferirsi anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”. Quindi se c’è legittimazione per il medico obiettore al diritto di rifiutare la somministrazione chirurgica o farmacologica dell’aborto questo non vuol dire “omettere di prestare assistenza prima o dopo” in quanto il medico è tenuto a rispettare il vincolo che lo obbliga ad “assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell’intervento di interruzione di gravidanza”.

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