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Crusca: di femminicidio e uxoricidio

'L''Accademia fa chiarezza: non è affatto la stessa cosa. Alla base ci sono concetti culturali, persino la storia della nostra legislazione. Di [Magali Prunai]'

Crusca: di femminicidio e uxoricidio
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11 Dicembre 2013 - 00.44


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L’Accademia della crusca, istituto per la conservazione, protezione e corretto uso della lingua italiana, ha deciso di rispondere a questo quesito lo scorso 25 novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Agli esperti è stato chiesto il perché della necessità di indicare il sesso di una vittima di un reato e perché non si può usare un “banalissimo” uxoricidio o, addirittura, un più generico omicidio.

Partiamo, innanzitutto, dall’analizzare le diverse figure di reato.
L’omicidio, nel nostro codice penale, è analizzato nella parte dedicata ai delitti contro la vita e l’incolumità personale. L’articolo 575, rubricato “Omicidio”, recita “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”. Pertanto, possiamo indirettamente concepire una definizione della fattispecie di reato in esame come il cagionare la morte di un uomo (inteso in senso generico, tanto uomo che donna). Il codice penale, negli articoli successivi, specifica ancora di più il reato analizzando le circostanze aggravanti, l’infanticidio, l’omicidio del consenziente, l’istigazione all’omicidio.

All’articolo 577 ultimo comma, rubricato “Altre circostanze aggravanti. Ergastolo”, il codice recita “la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”. L’uxoricidio è l’omicidio del coniuge di sesso femminile, la moglie, ex articolo 577 ultimo comma del codice penale.

Il femminicidio è, nello specifico, “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte” (Devoto-Oli, 2009).

Già solo elencando le diverse definizioni potremmo ritenerci soddisfatti e rispondere al perché dell’uso della parola femminicidio e non uxoricidio, omicidio. E’ genericamente omicidio qualsiasi azione che abbia come conseguenza la morte di un soggetto da parte di un altro soggetto. E’ uxoricidio il provocare la morte della propria moglie, è infanticidio provocare la morte di un bambino. E’ femminicidio provocare la morte di una donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, conseguente al mancato assoggettamento fisico e psicologico della vittima.

La parola “femminicidio” vuole essere pregna di significato, ricordare quando in Italia era consentita l’uccisione della propria moglie, sorella, figlia per riparare un’offesa arrecata all’onore in quanto, si diceva, la lesione dell’onore era più grave del delitto riparatore.
Abbiamo dovuto aspettare il 1981, con la legge numero 442, per veder abrogato l’articolo 587 del codice penale rubricato “Omicidio e lesione personale a causa di onore” [“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre l’illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione col coniuge, con la figlia, con la sorella.
Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 (lesione personale, da tre mesi a tre anni) e 583 (circostanze aggravanti, se la lesione personale è grave da tre a sette anni; se la lesione personale è gravissima da sei a dodici anni) sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall’articolo 581 (percosse)”].

Il problema, alla base della questione, è il voler riconoscere che da sempre la figura della donna è stata considerata più come un oggetto sul quale tutto è possibile fare che come un essere umano, che gode di diritti e meritevole di tutela in quanto tale e non perché soggetto più debole.

Alla base del concetto di femminicidio c’è una rivoluzione culturale. Sembra assurdo, ma solo nel 1981 si è posto un primo tassello a questo scopo e ancora oggi, fine 2013, la mentalità non è ancora cambiata del tutto.

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