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Aborto, Consulta: decisione che spetta alla donna

La sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda di una minore che voleva abortire e la questione di legittimità sollevata dal giudice di Spoleto

Aborto, Consulta: decisione che spetta alla donna
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25 Luglio 2012 - 09.57


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‘Roma, 19 lug – Il giudice non era «chiamato a pronunciarsi sull’interruzione della gravidanza», decisione che spetta unicamente alla «responsabilità della donna». È con queste motivazioni che la Corte Costituzionale ha dichiarato, lo scorso 20 giugno, «manifestamente inammissibile» la questione di legittimità costituzionale della legge 194 sull’aborto, sollevata dal giudice tutalare di Spoleto chiamato sul caso di una minore intenzionata a interrompere la gravidanza senza informare i genitori.

Nelle motivazioni i giudici della Consulta chiariscono: «Già nella sentenza 196 del 1987 questa corte ha precisato che il provvedimento di autorizzazione a decidere ha contenuto unicamente di integrazione della volontà della minorenne, per i vincoli gravanti sulla sua capacità di agire, rimanendo quindi esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere all’interruzione gravidica». In altre parole, l’intervento della magistrata o del magistrato è circoscritto «nella sola generica sfera della capacità (o incapacità) del soggetto».

«Soltanto responsabilità della donna» E poi: «Anche nell’ordinanza 126 del 2012 si è affermato che sia attribuito a tale giudice – in tutti i casi in cui l’assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espresso – il compito di autorizzare a decidere, un compito che non può configurarsi come potestà co-decisionale, essendo la decisione rimessa soltanto alla responsabilità della donna». Ergo: «Il provvedimento del giudice tutelare risponde ad una funzione di verifica in ordine all’esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale, non essendo il rimettente chiamato a decidere o a codecidere».

La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal giudice tutelare di Spoleto, interessava l’articolo 4 della 194, quello che norma l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni. Il giudice aveva sollevato l”incidente di costituzionalità partendo da un pronunciamento della Corte di giustizia europea in materia di brevettabilità dell’embrione che definisce l’embrione quale «soggetto da tutelarsi in maniera assoluta». Su questa base il giudice tutelare riteneva che l’articolo 4 si ponesse in conflitto con i principi generali della Costituzione ed in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e del diritto fondamentale alla salute dell’individuo (art. 32 primo comma della Costituzione). Altre obiezioni erano state formulate con riferimento agli articoli 11 (cooperazione internazionale) e 117 (diritto all’assistenza sanitaria e ospedaliera) della Costituzione.

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