Governo, via libera definitivo quote rosa nei Cda | Giulia
Top

Governo, via libera definitivo quote rosa nei Cda

'Dopo il parere favorevole delle Commissioni parlamentari, il Consiglio dei ministri ha approvato i regolamenti sulle ''quote rosa'' nei cda delle società pubbliche.'

Governo, via libera definitivo quote rosa nei Cda
Preroll

Redazione Modifica articolo

26 Ottobre 2012 - 22.44


ATF

Via libera del governo alle quote rosa nei cda di aziende pubbliche. Dopo il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, il regolamento sulle ”quote rosa” nei consigli di amministrazione e di controllo delle società pubbliche costituite in Italia.

“La legge 120 del 2011 ha stabilito che
nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle
societa” quotate in mercati regolamentati almeno un terzo dei
membri debba appartenere ”al genere meno rappresentato” e che
per il primo mandato di applicazione della legge la quota deve
essere pari almeno a un quinto. Come noto, sulle societa”
quotate e” gia” stato adottato dalla Consob l”apposito
regolamento (Cfr. delibera Consob n. 18098/2012)”, si ricorda
in una nota di Palazzo Chigi.
“L”articolo 3 della legge estende, inoltre, la disciplina
sulla parita” di accesso agli organi di amministrazione e di
controllo anche alle societa” pubbliche costituite in Italia,
non quotate in mercati regolamentati, e rinvia ad un successivo
regolamento la definizione dei relativi termini e modalita” di
applicazione”, si spiega.
“L”approvazione del regolamento di attuazione dell”articolo
3 della legge da parte del Consiglio dei ministri consente di
disciplinare in maniera uniforme, per tutte le societa”
interessate, la vigilanza sull”applicazione della stessa, le
forme e i termini dei provvedimenti e le modalita” di
sostituzione dei componenti decaduti”, si chiarisce nella nota.
“Le nuove regole consentono alle singole societa” a
controllo pubblico di modificare i propri statuti per
assicurare l”equilibrio tra i generi. L”equilibrio si considera
raggiunto quando il genere meno rappresentato all”interno
dell”organo amministrativo o di controllo ottiene almeno un
terzo dei componenti eletti”.
“In ragione del criterio di omogeneita” con le societa”
quotate, si stabilisce che l”obbligo di presenza di almeno un
terzo del genere meno rappresentato divenga efficace dal primo
rinnovo degli organi sociali successivo all”entrata in vigore
del regolamento e per tre mandati consecutivi”.
“Per assicurare la gradualita” dell”applicazione del
principio, si stabilisce che per il primo mandato al genere
meno rappresentato va riservata una quota apri ad almeno un
quinto degli amministratori e sindaci eletti”.
“Il monitoraggio e la vigilanza sull”attuazione del
regolamento e” affidata alla Presidenza del Consiglio –
Ministro delegato per le pari opportunita”. A tal fine le
societa” sono tenute a comunicare la composizione degli organi
sociali e le eventuali variazioni in corso di mandato. Inoltre,
per garantire un controllo “diffuso”, a chiunque vi abbia
interesse e” data la possibilita” di segnalare situazioni non
conformi alle nuove norme. Qualora, a seguito di diffida
formale, la societa” non ripristini tempestivamente
l”equilibrio tra i generi, la sanzione e” la decadenza
dell”organo sociale interessato”, si legge ancora. ”al genere meno rappresentato” e che
per il primo mandato di applicazione della legge la quota deve
essere pari almeno a un quinto. Come noto, sulle societa”
quotate e” gia” stato adottato dalla Consob l”apposito
regolamento (Cfr. delibera Consob n. 18098/2012)”.

“L”articolo 3 della legge estende, inoltre, la disciplina
sulla parita” di accesso agli organi di amministrazione e di
controllo anche alle societa” pubbliche costituite in Italia,
non quotate in mercati regolamentati, e rinvia ad un successivo
regolamento la definizione dei relativi termini e modalita” di
applicazione”.

“L”approvazione del regolamento di attuazione dell”articolo
3 della legge da parte del Consiglio dei ministri consente di
disciplinare in maniera uniforme, per tutte le societa”
interessate, la vigilanza sull”applicazione della stessa, le
forme e i termini dei provvedimenti e le modalita” di
sostituzione dei componenti decaduti”.

“Le nuove regole consentono alle singole societa” a
controllo pubblico di modificare i propri statuti per
assicurare l”equilibrio tra i generi. L”equilibrio si considera
raggiunto quando il genere meno rappresentato all”interno
dell”organo amministrativo o di controllo ottiene almeno un
terzo dei componenti eletti”.

“In ragione del criterio di omogeneita” con le societa”
quotate, si stabilisce che l”obbligo di presenza di almeno un
terzo del genere meno rappresentato divenga efficace dal primo
rinnovo degli organi sociali successivo all”entrata in vigore
del regolamento e per tre mandati consecutivi”.
“Per assicurare la gradualita” dell”applicazione del
principio, si stabilisce che per il primo mandato al genere
meno rappresentato va riservata una quota apri ad almeno un
quinto degli amministratori e sindaci eletti”.

“Il monitoraggio e la vigilanza sull”attuazione del
regolamento e” affidata alla Presidenza del Consiglio –
Ministro delegato per le pari opportunita”. A tal fine le
societa” sono tenute a comunicare la composizione degli organi
sociali e le eventuali variazioni in corso di mandato. Inoltre,
per garantire un controllo “diffuso”, a chiunque vi abbia
interesse e” data la possibilita” di segnalare situazioni non
conformi alle nuove norme. Qualora, a seguito di diffida
formale, la societa” non ripristini tempestivamente
l”equilibrio tra i generi, la sanzione e” la decadenza
dell”organo sociale interessato”.

Native

Articoli correlati